Art. 3.
(Urbanistica).

      1. Rientrano nella competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro.

 

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